Si parlava da tempo di questa piccola rivoluzione digitale, ora è stata ufficializzata: il decreto del 18 Dicembre 2017, pubblicato recentemente sulla Gazzetta Ufficiale, prevede che dal primo febbraio dell’anno in corso verranno notificate le contravvenzioni all’automobilista tramite la sua casella di posta elettronica certificata (o PEC), ovviamente a patto che ne possieda una.

Conosciuta appunto come PEC, si tratta di una variante della posta elettronica offerta in Italia da alcuni gestori autorizzati, tra cui Poste Italiane, che vanta lo stesso valore legale della classica raccomandata con avviso di ricevimento, permettendo al mittente la garanzia dimostrabile dell’invio e dell’avvenuta consegna. Il prezzo di questo servizio è di circa 5 euro annuali, tutt’altro che proibitivo e ammortizzabile in poco tempo se si usano spesso le raccomandate, considerando il loro costo standard.

Come funziona

Il codice della strada prevede che in caso l’automobilista venga fermato e identificato, esso incorra nell’obbligo di fornire un indirizzo Pec valido a cui verrà notificata la multa; altrimenti, il destinatario verrà riconosciuto in quello che risulterà essere il proprietario del veicolo. Ovviamente qualcuno potrebbe sostenere per comodità di non possedere un indirizzo che goda di tale servizio; in tal caso l’autorità preposta al controllo dovrà verificarne la veridicità sugli elenchi pubblici a sua disposizione.

Che aspetto avrà

L’e-mail che non vorremmo mai ricevere avrà come oggetto “Atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada” e dovrà includere le seguenti caratteristiche:

– il nome e l’indirizzo dell’ufficio mittente, con tanto di recapito telefonico e altre informazioni utili per l’automobilista che desiderasse contestare la contravvenzione;
– il nome del funzionario pubblico che si è occupato della notificazione;
– i dati relativi all’elenco pubblico da cui il nostro indirizzo Pec viene ricavato;
– una “copia per immagine” o una “copia informatica” del verbale di contestazione.

Le tempistiche

I tempi di ricezione sono fondamentali nell’ottica di eventuali ricorsi e/o more per il mancato pagamento entro i termini stabiliti. Nel dettaglio, si considera Spedita «nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione» e Notificata«nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio Pec».

Nell’eventualità in cui l’indirizzo risultasse inesistente o scaduto, e quindi nel caso di impossibilità di invio tramite Pec a causa del destinatario, subentrerà il metodo classico di invio postale, i cui costi saranno interamente a carico del multato.

Si tratta di un cambiamento apparentemente ininfluente, ma se in futuro diventasse la prassi più seguita potrebbe snellire le procedure burocratiche legate alla notificazione delle multe e, perché no, strizzare l’occhio a un risparmio cartaceo apprezzabile in una prospettiva di sostenibilità ambientale.

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